Retribuzione nell’annuncio di lavoro: che cosa indicare dal 7 giugno 2026
Dal 7 giugno 2026 gli annunci di lavoro devono dare ai candidati indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, basate su criteri oggettivi e neutri, e sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato. Lo prevede l’art. 5 del D.Lgs. 96/2026, che vale per tutti i datori di lavoro, senza soglie dimensionali1.
Il quadro generale del decreto, compreso il divieto di chiedere la RAL attuale, è nella guida su che cosa cambia con il D.Lgs. 96/2026. Qui ci concentriamo sull’annuncio: che cosa deve contenere, come scrivere la fascia e quali errori evitare.
Che cosa dice la norma
L’art. 5, comma 1, prevede che ai candidati siano fornite indicazioni1:
- sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
- sulle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore in relazione alla posizione.
Il testo collega queste informazioni agli avvisi e ai bandi con cui si rendono note le opportunità di lavoro. Il comma 3 aggiunge che gli annunci devono essere neutri sotto il profilo del genere, anche nei titoli professionali richiesti.
La retribuzione, nel decreto, comprende il salario di base e tutte le somme e i valori versati dal datore, anche in natura, comprese le componenti complementari o variabili (art. 3)2. Se un premio o un benefit pesa sull’offerta, conviene indicarlo.
Importo o fascia
Il decreto ammette entrambe le soluzioni. L’importo funziona per posizioni con una retribuzione definita, per esempio un livello del contratto collettivo senza superminimi. La fascia lascia spazio alla trattativa, ma richiede criteri chiari: il recruiter deve saper spiegare da che cosa dipende la posizione nella fascia, per esempio l’esperienza in un ambito preciso, un’abilitazione o la conoscenza di uno strumento.
Il decreto non fissa un’ampiezza massima della fascia. Una fascia molto larga, del tipo 25.000–60.000 euro, informa poco e difficilmente si collega a criteri oggettivi. È una valutazione pratica, non un limite di legge.
Come scrivere la retribuzione: esempi
Un esempio completo, che indica fascia, componente variabile e fonte delle regole:
Retribuzione: 30.000–34.000 euro lordi annui più un premio trimestrale fino al 10%, secondo l’accordo aziendale. CCNL Commercio, livello 3.
Alcuni accorgimenti:
- Lordo o netto: il decreto non lo specifica. In Italia si ragiona di solito in RAL, cioè lordo annuo: scriverlo esplicitamente evita equivoci.
- Periodo: annuo, mensile (indicando le mensilità) o orario, ma sempre dichiarato.
- Contratto collettivo: indicare quale si applica e, se utile, il livello di inquadramento previsto.
Formule come «retribuzione commisurata all’esperienza» o «pacchetto competitivo» non danno al candidato alcuna indicazione sulla retribuzione.
Titolo e testo neutri
Il comma 3 dell’art. 5 chiede annunci neutri sotto il profilo del genere, anche nei titoli professionali1. Già l’art. 27, comma 5, del Codice delle pari opportunità chiedeva di accompagnare la prestazione richiesta con le parole «dell’uno o dell’altro sesso», salvo che il sesso sia un requisito essenziale3. In pratica: «Addetto / Addetta al controllo di gestione», senza riferimenti al sesso, all’età o all’aspetto. Anche formule come «giovane e dinamico» o «bella presenza» sono da evitare.
Selezione senza annuncio e agenzie
Il testo dell’art. 5, comma 1, parla di avvisi e bandi e non disciplina espressamente la ricerca diretta, il passaparola o l’head hunting. In questi casi è prudente comunicare per iscritto retribuzione o fascia prima del colloquio, così che il candidato possa valutarla come se l’avesse letta in un annuncio.
Quando l’annuncio è pubblicato da un’agenzia per il lavoro o da una società di ricerca, le informazioni sulla retribuzione devono arrivare comunque al candidato, e il divieto di raccogliere la retribuzione pregressa vale anche per chi seleziona per conto dell’azienda (art. 5, comma 2). Le agenzie per il lavoro sono inoltre soggette al divieto di indagini dell’art. 10 del D.Lgs. 276/20034.
Errori frequenti
- L’annuncio indica la fascia, ma al colloquio arriva la domanda «Qual è la Sua RAL attuale?»: è vietata dall’art. 5, comma 2.
- L’offerta viene calcolata sulla retribuzione che il candidato ha detto spontaneamente, invece che sui criteri della posizione.
- La fascia c’è, ma nessuno sa spiegare perché al candidato si propone il minimo.
- Il titolo dell’annuncio è solo al maschile.
Gli ultimi due errori si correggono soprattutto con l’esercizio. Nella formazione Selezione con trasparenza retributiva il recruiter parte da una scheda con fascia e criteri e conduce un colloquio con un candidato simulato dall’IA. Un coach valuta ogni domanda e l’offerta va motivata con i criteri della posizione, non con lo stipendio di prima. È una formazione di sensibilizzazione online non ufficiale: l’attestato certifica il completamento, non il rispetto di obblighi di legge.
Domande frequenti
È obbligatorio indicare la retribuzione nell’annuncio di lavoro?
Dal 7 giugno 2026 sì: l’art. 5 del D.Lgs. 96/2026 prevede che gli annunci diano indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla fascia e sul contratto collettivo applicato.
Basta indicare il contratto collettivo e il livello?
Il decreto chiede sia la retribuzione iniziale o la fascia sia le disposizioni pertinenti del contratto collettivo. Indicare solo CCNL e livello lascia al candidato il calcolo, ed è più sicuro aggiungere l’importo.
Si deve indicare la retribuzione lorda o netta?
Il decreto non lo dice. L’importante è che l’indicazione sia chiara: in Italia la prassi è la RAL, cioè il lordo annuo, dichiarandolo nell’annuncio.
Vale anche per le piccole imprese?
Sì. Le regole sulla selezione non prevedono soglie dimensionali. La soglia di 100 dipendenti riguarda solo la comunicazione dei dati sul divario retributivo.
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D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, art. 5 (trasparenza retributiva prima dell’assunzione), Normattiva, consultato il 30/10/2026. ↩↩↩
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D.Lgs. 96/2026, art. 3 (definizioni), Normattiva, consultato il 30/10/2026. ↩
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D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (art. 27), Normattiva, consultato il 30/10/2026. ↩
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D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 10 (divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori), Normattiva, consultato il 30/10/2026. ↩